Art. 3.
(Modifica all'articolo 326 del
codice penale).

      1. All'articolo 326 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è aumentata se le ipotesi di cui ai commi precedenti riguardano il contenuto, anche parziale, di intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche o telematiche che debbano rimanere segrete».